Navigazione veloce

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

NOMINA REVISORI

La scuola è sottoposta a revisione contabile ex Art. 6 comma 6 del vigente CCNL e 40 –bis, comma 1 del D.L.vo 165/2001, da parte del collegio dei revisori dei conti. Nessun rilievo è stato formulato da parte del predetto collegio nei recenti esercizi finanziari.